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ASSOCIAZIONE

Statuto

Le linee di indirizzo e di gestione dell'Associazione sono dettate dallo Statuto e dal Regolamento.

ASSOCIAZIONE SOCIETA’ ITALIANA GALLERIE

 

STATUTO

 

 

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita l’Associazione “Società Italiana Gallerie”, siglabile anche S.I.G.” (di seguito anche “S.I.G.”) con fini culturali: ha sede in Torino, presso il Dipartimento di Georisorse e Territorio del Politecnico. Sostituisce ed opera a continuità d'intenti della Sezione Italiana Gallerie e Grandi Opere Sotterranee dell'Associazione Mineraria Subalpina, che fu istituita in Torino il 3 giugno 1974.

 

Art. 2 - Scopi

2.1. La S.I.G. cura, senza scopo di lucro, la promozione, il coordinamento e la divulgazione di studi e ricerche nel campo e nell'arte della costruzione delle gallerie e delle grandi opere sotterranee. A tal fine provvede anche all'organizzazione di riunioni culturali, visite tecniche e corsi di formazione e documentazione, alla stampa e diffusione di pubblicazioni ed al coordinamento della partecipazione a convegni scientifico-tecnici.

 

2.2. La S.I.G. si prefigge inoltre di realizzare, in Italia ed all'estero, collegamenti con Associazioni culturali, Centri, Istituti e Laboratori di ricerca universitari e di altri Organismi pubblici e privati, Enti pubblici e privati, Aziende e persone singole che svolgano la loro attività per studio, progettazione, costruzione ed esercizio delle opere sotterranee, proponendosi anche quale organismo fiduciario. In tal senso la S.I.G. si propone come rappresentante nazionale o corrispondente di Società ed istituzioni scientifiche internazionali aventi attività connessa agli scopi sociali.

 

Art. 3 - Soci

3.1. La S.I.G. comprende Soci italiani e stranieri (di seguito anche i “Soci”) che ne facciano richiesta e che siano accolti dal Consiglio Direttivo, conformemente a quanto specificato nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. Essi si dividono in:

  • Soci Ordinari individuali;
  • Soci Ordinari senior: persone fisiche iscritte alla S.I.G. da almeno 20 anni che abbiano compiuto il 70° anno di età;
  • Soci Ordinari collettivi: sono Enti pubblici o di diritto pubblico, istituti d'istruzione, uffici tecnici statali e regionali, biblioteche, associazioni culturali ed organismi similari a carattere culturale collettivo;
  • Soci Sostenitori individuali: sono persone fisiche che si impegnano a versare uno speciale contributo; essi sono iscritti in apposito albo;
  • Soci Sostenitori collettivi: sono Enti che si impegnano a versare uno speciale contributo; essi sono iscritti in apposito albo.  L'iscrizione come Soci sostenitori collettivi è obbligatoria per le Aziende industriali e commerciali;
  • Soci Onorari: la qualifica di Socio onorario viene riservata a personalità di chiara fama distintesi nel campo delle gallerie e delle grandi opere sotterranee alle quali la S.I.G. intende attribuire un particolare riconoscimento;
  • Soci Young Members: sono persone fisiche, di età compresa tra i 30 e i 35 anni (non compiuti nell’anno di iscrizione), laureati in ingegneria, in scienze geologiche o in architettura;
  • Soci Juniores: sono persone fisiche che non hanno ancora compiuto i 30 anni di età; ovvero, indipendentemente dal superamento dei 30 anni, gli studenti iscritti da almeno due anni ad un corso di laurea in ingegneria, in scienze geologiche o in architettura, nonché gli iscritti ad un dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione o diretta a fini speciali che abbiano connessione con la costruzione di opere sotterranee. Con la fine dell'anno solare in cui i predetti hanno compiuto i 30 anni di età, abbandonato la posizione di studente, essi cessano d'ufficio di appartenere alla categoria dei Soci juniores.

 

3.2. I Soci già iscritti alla Sezione Italiana Gallerie e Grandi Opere Sotterranee dell'Associazione Mineraria Subalpina hanno diritto a diventare, su domanda, Soci della S.I.G., mantenendo l'anzianità maturata.

 

3.3. L'appartenenza alla società è concessa a tempo indeterminato. La qualifica di socio si può perdere a seguito di dimissioni, per morosità biennale nel pagamento delle quote o per espulsione per gravi motivi.

 

Art. 4 - Organi della s.i.g.

Gli organi della S.I.G. sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) il Presidente,

e) il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 5 - Assemblea

5.1. L'Assemblea è costituita dal Presidente Onorario e dai Soci Onorari, Soci Sostenitori individuali, Soci Sostenitori collettivi, Soci Ordinari individuali, Soci Ordinari senior, Soci Ordinari collettivi, dai Soci Young Members e dai Soci Juniores.

 

5.2 Ogni Socio ha diritto ad un solo voto (qui di seguito anche definibile “Diritto di Voto”), anche se è Socio Sostenitore o Socio Ordinario collettivo; in caso di Socio Ordinario collettivo ovvero Socio Sostenitore collettivo l'espressione del voto spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.

 

5.3 Il Diritto di Voto (di seguito “Diritto di Voto”) decorre esclusivamente a seguito del versamento della seconda quota associativa definita ai sensi dell’articolo 9 che segue, con versamento effettuato entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio del Diritto di Voto.

Il Diritto di Voto si può esercitare esclusivamente se in regola con il versamento della quota associativa.

 

5.4 I Soci minori di età e i Membri associati al Direttivo, ma non Soci della S.I.G., possono prendere parte alle riunioni dell'Assemblea, senza Diritto di Voto.

 

5.5. L'Assemblea è l'organo sovrano della S.I.G. e ne stabilisce le direttive generali. Suoi compiti specifici sono la discussione e l'approvazione dei conti, nonché l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

5.6. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di 15 giorni:

  • in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei conti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; in casi di particolari esigenze, motivate dal Consiglio Direttivo, tale termine potrà essere prorogato di due mesi;
  • in seduta straordinaria, quando necessario per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e per qualunque altra esigenza eccezionale che si possa manifestare od a seguito di richiesta scritta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi Diritto di Voto.

 

5.7. Quorum Assemblea

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (a condizione che sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima e purché nel relativo avviso sia fatta menzione di quanto disposto dal presente articolo) qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

Art. 6 - Consiglio Direttivo

6.1. Il Consiglio Direttivo dirige la S.I.G. e ne gestisce l'attività. In tale ambito è suo compito particolare disporre, all'inizio di ogni anno, per il Collegio dei Revisori dei Conti (per le attività ad esso connesse) e per l'Assemblea, i conti consuntivo per l'anno precedente e i conti preventivo per l'anno in corso.

Esso inoltre promuove e coordina le attività culturali, con facoltà di designare i responsabili per i vari settori di attività e per le pubblicazioni della Società.

 

6.2. Il Consiglio Direttivo è formato:

  1. da un minimo di 13 (tredici) a un massimo di 17 (diciassette) Membri eletti dall'Assemblea, tra i Soci Onorari, Soci Ordinari Individuali, Soci Ordinari Senior, Soci Ordinari collettivi, Soci Sostenitori individuali, Soci Sostenitori collettivi, Soci Young Members e Soci Juniores. Il numero dei Membri eletti dall’Assemblea e le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento;
  2. da 3 (tre) Membri di Diritto:
  3. sino ad un massimo di 7 (sette) da Membri Associati , nominati dall'Assemblea di norma tra rappresentanti di Istituzioni, Associazioni, Enti, Società, anche non Soci della S.I.G. che si distinguano particolarmente nel campo delle opere in sotterraneo e siano desiderosi di sostenere gli scopi della S.I.G. Il numero dei Membri Associati e le modalità di designazione sono stabilite dal Regolamento.

La durata del mandato del Consiglio Direttivo è stabilita nel Regolamento.

I Soci Ordinari Collettivi eletti nel Consiglio Direttivo devono designare un loro rappresentante permanente per tutta la durata del mandato.

Il Presidente Onorario non ha diritto al voto in seno al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che nel corso di un anno sociale non abbiano partecipato ad alcuna riunione del Consiglio si intendono dimissionari dal Consiglio stesso e decadono automaticamente dalla carica. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare, senza diritto di voto, il rappresentante dei Soci Young Members.

 

6.3. L'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo ha luogo in occasione di un'Assemblea straordinaria. Tutti i Consiglieri uscenti, nella loro qualità di persone fisiche o di rappresentanti di Soci Ordinari Collettivi, compreso anche il rappresentante del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino, sono rieleggibili senza limiti di mandato.

 

6.4. Quorum Consiglio Direttivo

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

 

6.5. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri Membri eletti dall’Assemblea, che quindi siano Soci della S.I.G. e tra i Membri di Diritto designabili: il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale della S.I.G., che non possono essere riconfermati, in una delle cariche esecutive ricoperte, per più di tre mandati consecutivi.

 

6.6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare tra i propri membri eletti che siano Soci della S.I.G. e tra quelli di diritto designabili, i Vicepresidenti, per il coordinamento delle attività della S.I.G., con deleghe e poteri definititi nella delibera di nomina da parte del Consiglio Direttivo.  

I Vicepresidenti non possono essere riconfermati in carica per più di tre mandati consecutivi.

 

Art. 7 - Collegio dei Revisori dei Conti

7.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci Sostenitori individuali, Soci Sostenitori collettivi, i Soci Ordinari Individuali, Soci Ordinari Senior, Soci Ordinari collettivi; per tale funzione i Soci Ordinari collettivi devono designare un rappresentante permanente.

 

7.2. Esso ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa della S.I.G. ed ogni anno presenta all'Assemblea una propria relazione sui conti consuntivo e sui conti preventivo.

 

7.3. Quorum – Collegio dei Revisori dei Conti

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza.

 

7.4. L'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti ha luogo in occasione di un'Assemblea straordinaria.

 

Art. 8 - Presidente

8.1. Il Presidente ha tutte le funzioni di rappresentanza della S.I.G. ed il diritto di firma, che, in caso di necessità, può delegare ai Vice Presidenti (se nominati) od anche, limitatamente agli atti contabili della normale amministrazione, al Tesoriere od al Segretario Generale. Come compito particolare, egli presenta all'Assemblea una relazione sui conti consuntivo e conti preventivo della S.I.G.

 

8.2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo: per queste funzioni può essere sostituito, in caso di sua assenza e senza necessità di delega, da un Vice Presidente (se nominati) o, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano come Socio.

 

8.3. Al Presidente sono demandati i compiti esecutivi ed il disbrigo della normale amministrazione.

 

8.4. Il Presidente resta in carica per un mandato. Nel mandato immediatamente successivo continua a far parte del Consiglio Direttivo come membro di diritto.

 

8.5 - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato a vita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 - Quote associative

9.1. Tutti i Soci, tranne i Soci onorari, sono tenuti a contribuire con una quota annuale alle spese di gestione della S.I.G. La quota è intrasmissibile, non è rivalutabile ed è da intendersi come contributo in conto esercizio, non rappresentando alcuna quota di capitale per nessun motivo e,o eccezione.

 

9.2. L'ammontare delle quote è annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche le modalità di versamento.

 

9.3. Eventuali elargizioni possono essere accettate dal Consiglio Direttivo purché non ne derivino vincoli all'attività della S.I.G.

 

Art. 10 - Rendiconto economico e finanziario

10.1. Annualmente dovrà essere redatto un rendiconto economico e finanziario della gestione della S.I.G.. L'anno sociale e l'esercizio finanziario della S.I.G. coincidono con l'anno solare.

 

10.2. Gli eventuali avanzi di gestione, fondi o riserve, non potranno essere distribuiti ai Soci durante la vita della S.I.G. In caso di scioglimento della S.I.G. il patrimonio residuale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 11 - Referendum. Variazioni dello Statuto. Scioglimento dell'Associazione.

11.1 E' previsto l'istituto del Referendum, specificamente per stabilire se apportare variazioni dello Statuto e quali, o per dar luogo allo scioglimento della S.I.G.: le variazioni dello Statuto e lo scioglimento della S.I.G., qualora approvate, saranno formalizzate dall'Assemblea.

Il ricorso al Referendum può anche essere richiesto per altri motivi che comportino il giudizio della collettività dei Soci. Il Referendum è richiesto dal Consiglio Direttivo o, per iscritto, da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto. Il Referendum è indetto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

 

11.2. Le proposte di modifica di Statuto, oggetto del Referendum, risultano approvate qualora abbiano raccolto la maggioranza dei consensi qualunque sia il numero dei votanti.

 

11.3 Per lo scioglimento della S.I.G. la proposta si intenderà approvata a condizione che i votanti siano più di un terzo degli aventi Diritto di Voto.

 

Art. 12 - Regolamento di attuazione

12.1 Le modalità di gestione della S.I.G. in osservanza delle norme statutarie sono precisate da un Regolamento.

12.2. Eventuali modifiche del Regolamento vengono proposte dal Consiglio Direttivo e devono essere approvate dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all’articolo 11.2.

 

 

 

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