Le linee di indirizzo e di gestione dell'Associazione sono dettate dallo Statuto e dal Regolamento.
ASSOCIAZIONE SOCIETA’ ITALIANA GALLERIE
REGOLAMENTO
Art. 1 - Regolamento
Il presente Regolamento (qui di seguito il “Regolamento”) della Associazione Società Italiana Gallerie, siglabile anche S.I.G. (qui di seguito anche in breve “S.I.G.”) è predisposto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della S.I.G. (qui di seguito anche in breve lo “Statuto”) per la gestione della S.I.G. in osservanza delle norme statutarie.
Art. 2 - Attività culturale
2.1. Ai sensi dell'art. 2.1 dello Statuto, la S.I.G. può intraprendere, mediante specifici accordi o convenzioni, stipulati dal Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo, relazioni preferenziali con Associazioni, Università ed Organismi che per complementarità di obiettivi o per trascorsi storici risultino legati all'attività culturale sviluppata dalla S.I.G. stessa.
2.2. Ai sensi dell’art. 2.1 dello Statuto, la S.I.G. può istituire Borse di Studio, premi, riconoscimenti e partecipazioni tecnico-finanziarie all’organizzazione di Corsi e Master post universitari.
2.3. Per gli scopi di cui all’articolo 2.2. dello Statuto, la S.I.G., in quanto continuatrice degli intenti della Sezione Italiana Gallerie e Grandi Opere Sotterranee dell'Associazione Mineraria Subalpina, aderisce alla International Tunnelling Association - Association Internationale des Travaux en Souterrain (ITA - AITES) e partecipa alle sue attività, anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di studio in analogia con quelli individuati dall’ITA, i cui coordinatori responsabili sono individuati dal Consiglio Direttivo tra i Soci della S.I.G.
A collaborare con i gruppi di studio possono essere chiamati dal Coordinatore esperti di settore, anche non Soci S.I.G..
Art. 3 - Pubblicazioni e sito web
3.1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2.1 dello Statuto, la S.I.G. cura, anche attraverso la propria controllata denominata “Società di Servizi S.I.G. S.R.L.” (qui di seguito anche in breve la “Controllata”), l'edizione e la distribuzione agevolata ai Soci di una rivista periodica denominata "Gallerie e Grandi Opere Sotterranee" (qui di seguito anche in breve la “Rivista”), nonché la gestione di un sito web (qui di seguito anche in breve il “Sito”).
3.2. Detta rivista e sito web pubblicano informazioni sull'attività della S.I.G. e della Controllata, articoli e notizie di carattere scientifico e tecnico, nonché interviste e redazionali di ordine tecnico-commerciale.
3.3. L’Organo Amministrativo della Controllata (inclusa l’indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Controllata) viene indicato dal Consiglio Direttivo della S.I.G. nella prima seduta utile dopo il rinnovo e i relativi membri dell’Organo Amministrativo dovranno essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo della S.I.G.
A tal fine l’organo amministrativo della Controllata dovrà consentire la nomina di un nuovo organo amministrativo, a seguito della nomina di un nuovo Consiglio Direttivo della Associazione Società Italiana Gallerie - S.I.G.
3.4. Il Direttore Responsabile della Rivista e del Sito web (qui di seguito anche in breve il “Direttore Responsabile”) viene indicato dal Presidente, sentito il Collegio dei Probiviri, ed approvato dal Consiglio Direttivo della S.I.G. e deve essere scelto tra i suoi membri.
Il Direttore Responsabile è tenuto a sottoporre preventivamente il piano editoriale annuale della rivista e il programma sito web, come definito e approvato dall’Organo Amministrativo della Controllata, all'approvazione del Consiglio Direttivo della Associazione S.I.G. per darne successiva esecuzione, a seguito di detta approvazione.
3.5. Per l’orientamento editoriale scientifico della Rivista, il Direttore Responsabile si può avvalere di un Comitato Tecnico-Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo della S.I.G., su proposta del Direttore Responsabile.
3.6. Per l'attività redazionale il Direttore Responsabile si può avvalere della collaborazione di un Comitato di Redazione coordinato da un caporedattore.
3.7. Per il sito web e per eventuali altre pubblicazioni, ivi compresi gli Atti di convegni per la cui organizzazione è impegnata la S.I.G., varranno norme di volta in volta stabilite ed approvate dal Comitato Esecutivo della S.I.G., di cui al successivo articolo 8.
Art. 4 – Soci (qui di seguito anche in breve i “Socio” o il “Socio”)
4.1. La qualifica di Socio Onorario viene riservata a personalità di chiara fama distintesi nel campo delle gallerie e delle grandi opere sotterranee alle quali la S.I.G. intende attribuire un particolare riconoscimento. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal pagamento di qualsiasi contributo o quota associativa.
4.2. I Soci Ordinari Individuali, i Soci Ordinari collettivi, i Soci Sostenitori individuali, i Soci Sostenitori collettivi, i Soci Young Members, i Soci Juniores, sono ammessi a seguito di domanda scritta di cui al successivo punto 4.3.
L'ammissione viene accettata dal Presidente e deliberata dal Consiglio Direttivo. Delle nomine è data notizia all'Assemblea. Il passaggio invece da Socio Ordinario a Socio Senior e da Socio Juniores a Socio Young Member e a Socio Ordinario individuale, avviene in automatico con il raggiungimento nell’anno di riferimento delle condizioni previste dallo Statuto.
4.3. Per essere ammesso a Socio è necessario rivolgere domanda scritta, corredata dalla firma di presentazione di un Socio. La presentazione non è richiesta per gli studenti, che dovranno invece documentare di anno in anno la loro posizione universitaria.
4.4. L'ammissione alla S.I.G. impegna il Socio per tre anni; dal quarto anno il Socio resta impegnato di anno in anno.
La qualifica di Socio può decadere:
Nei casi a) e b) la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo; nel caso c) il provvedimento, conseguente a gravi motivi, è proposto dal Consiglio Direttivo, ma può essere deliberato solo dall’Assemblea.
Il Socio decaduto è comunque tenuto al pagamento delle quote associative arretrate.
4.5. Hanno diritto di essere candidati per le cariche della S.I.G. e di essere eletti i Soci Ordinari Individuali, i Soci Ordinari Collettivi, i Soci Ordinari senior, i Soci Sostenitori individuali, i Soci Sostenitori collettivi i Soci Young Members e i Soci Juniores, in regola con il pagamento delle quote associative.
Per i Soci Ordinari collettivi e i Soci Sostenitori collettivi, all'atto della candidatura, dovrà essere indicata la persona che li rappresenta (legale rappresentante o delegato permanente). Tale principio, nel caso di Soci Ordinari collettivi e Soci Sostenitori collettivi eletti senza precedente candidatura, si realizza mediante segnalazione al Presidente del nome della persona designata, entro 15 giorni precedenti la data dell'elezione.
4.6. Soci Young Members
4.6.1. I Soci Young Members (di seguito in breve anche “YM”) eleggeranno un loro rappresentante per la partecipazione al Consiglio Direttivo S.I.G. ed un loro rappresentante per far parte degli YM ITA-AITES. Le due cariche non sono cumulabili e saranno rinnovate ogni 3 anni.
Il Consiglio Direttivo incaricherà un membro del Consiglio Direttivo come Tutor degli Young Members.
4.6.2. Funzionamento categoria Soci Young Members
Il coordinamento delle attività dei Soci YMs è affidato ad un Board. Il Board YMs è composto da un numero di Soci YMs eletti pari a 5 e da un numero di Soci YMs cooptati pari a 2 secondo quanto esplicitato nel seguente punto 4.6.3. Il Board YMs individua al suo interno il Coordinatore YMs rispetto alle attività nazionali che sarà il rappresentante YMs per la partecipazione al Consiglio Direttivo S.I.G. e il Coordinatore YMs rispetto alle attività internazionali che sarà il rappresentante YMs per la partecipazione alle attività dei EUTF e ITA-AITES. Tutte le decisioni interne al Board sono prese a maggioranza. In caso di parità il voto del Coordinatore YMs rispetto alle attività nazionali è dirimente.
4.6.3. Elezioni e cooptazione
Le votazioni per l’individuazione dei membri eletti del Board YMs si effettueranno “on-line”, nello stesso anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Direttivo S.I.G. entro il termine di avvio delle relative votazioni, secondo le modalità di seguito precisate:
Art. 5 - Assemblea
5.1. Ogni Socio può rappresentare per delega non più di 3 (tre) Soci.
5.2. Eventuali deleghe a Soci debbono essere presentate per iscritto prima dell'inizio di ogni Assemblea, al Segretario Generale della S.I.G., che procederà alla relativa annotazione a verbale.
5.3. La convocazione dell'Assemblea, quando avvenga su richiesta di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 5.4dello Statuto, è soggetta alla seguente procedura:
5.3 Il Diritto di voto è regolato dall’articolo 5.3 dello Statuto.
Art. 6 - Consiglio Direttivo – composizione -
6.1. Il Consiglio Direttivo è costituito, in coerenza con quanto disposto dall'art. 6.2. dello Statuto, da:
6.2. La durata del mandato di cui all'art. 6.3 dello Statuto è di 3 (tre) anni. In ogni caso il Consiglio Direttivo rimane in carica con i relativi poteri fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo eletto.
6.3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono fatte dal Presidente anche in via telematica o e-mail, con preavviso di 6 (sei) giorni, ogni volta che questi lo ritiene necessario ed almeno prima di ogni riunione dell'Assemblea; il Consiglio Direttivo può anche essere convocato dal Presidente, su richiesta scritta di almeno 7 (sette) Consiglieri, entro 30 giorni dalla richiesta.
6.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 8 (otto) dei suoi componenti.
6.5. In caso di dimissioni o di decadenza o cessazione di attività di singoli Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci, non si procede alla loro sostituzione.
Il Consiglio Direttivo decade, è tuttavia, quando esso si riduca a meno di 8 (otto) Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci e i Membri di Diritto. In tale circostanza rimane in carica il solo Presidente per la ordinaria amministrazione fino alla convocazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, di un'Assemblea straordinaria per nuove elezioni.
6.6 Il numero ed i nomi dei Membri Associati (così come definiti dallo Statuto) vengono proposti dal Consiglio Direttivo per l’approvazione all’Assemblea, sino ad un massimo di 6 (sei), scelti tra rappresentanti di Istituzioni, Associazioni, Enti, Società, Soci Individuali o non Soci della S.I.G. che si distinguano particolarmente nel campo delle opere in sotterraneo e siano desiderosi di sostenere gli scopi della S.I.G.
Art. 7 – Consiglio Direttivo – procedimento di nomina
7.1. Per l’elezione dei 13 Membri eletti dall’Assemblea a far parte del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, al fine di evitare dispersione di voti, avrà cura di predisporre una lista di almeno 18 (diciotto) nomi di Soci (qui di seguito anche in breve la “Lista”), disposti ad accettare l’eventuale incarico, tenuto conto dei suggerimenti pervenuti da gruppi di Soci.
La Lista predisposta dal Consiglio Direttivo non costituisce pregiudizio per l’eleggibilità di altri Soci, le cui candidature dovranno pervenire alla Segreteria Generale della S.I.G.- entro i termini stabiliti dal successivo comma - con lettera sottoscritta da almeno 20 (venti) Soci e firmate dal candidato stesso.
7.2 Il Consiglio Direttivo provvederà entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello delle elezioni ad informare i Soci che gli stessi possono, ai sensi dell’art. 7.1 del Regolamento, far pervenire, entro una data prefissata (qui di seguito anche definibile la “Data Prefissata”), le candidature presentate da almeno 20 (venti) Soci.
Allo scadere della Data Prefissata dal Consiglio Direttivo di cui al precedente comma, il Consiglio Direttivo stilerà la Lista definitiva dei candidati, costituita dai almeno 18 (diciotto) nominativi individuati dal Consiglio Direttivo come precisato all’articolo 6.1 del Regolamento e dai nominativi degli ulteriori candidati presentati con le modalità descritte in precedenza.
7.3 Le votazioni avverranno per posta elettronica “on-line” secondo quanto riportato nei paragrafi successivi. La Lista definitiva sarà quella sulla quale ogni singolo Socio potrà assegnare le sue preferenze indicandole sulla scheda visibile “on-line”.
7.4 Ogni Socio potrà esprimere il voto per non più di 13 (tredici) nomi di Soci scelti tra quelli della scheda “on-line”.
7.5 Le votazioni si effettueranno solamente “on-line” secondo le modalità di seguito precisate:
7.6 A conclusione delle votazioni sarà compilata una lista dei Soci votati in ordine di preferenza decrescente: risulteranno eletti i primi 13 (tredici) della lista che saranno quindi chiamati a comporre il Consiglio Direttivo, quali Membri eletti dall’Assemblea, così come definiti dall’articolo 6.2.i dello Statuto.
Nei casi di parità valgono preferenzialmente l’anzianità di iscrizione alla Società e, ulteriormente, l’anzianità anagrafica.
7.7 Nel caso si rendessero necessarie nuove elezioni straordinarie del Consiglio Direttivo decaduto, la durata in carica del nuovo Consiglio eletto sarà tale da non variare la data delle scadenze triennali del Consiglio medesimo.
Conseguentemente il periodo di durata in carica del nuovo Consiglio Direttivo è così stabilito:
7.8 I Soci Ordinari collettivi e i Soci Sostenitori collettivi, se eletti a far parte del Consiglio Direttivo, dovranno parteciparvi a mezzo del legale rappresentante o di un rappresentante espressamente delegato in sede di candidatura.
Tale principio, nel caso di Soci Ordinari collettivi e Soci Sostenitori collettivi, eletti senza precedente candidatura, si realizza mediante segnalazione al Presidente del nome della persona designata, entro 15 (quindici) giorni precedenti la data dell'elezione, nel rispetto della norma precisata dall’articolo 4.5 del presente Regolamento.
7.9. I Soci Ordinari collettivi e i Soci Sostenitori collettivi, in caso di assenza o impedimento del rappresentante permanente, potranno essere rappresentati nelle sedute del Consiglio Direttivo da un sostituto, con i requisiti di eleggibilità a termini di statuto, esplicitamente delegato in forma scritta di volta in volta e per non più di due volte consecutive, dal legale rappresentante o dal rappresentante permanente.
7.10. Il nuovo Consiglio Direttivo è convocato per la prima volta dal Presidente uscente, o da un Vice Presidente uscente, entro 30 (trenta) giorni dalla data delle elezioni.
Nel corso della prima riunione, presieduta dal Presidente Uscente, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto.
Per evitare dispersioni di voti e rischio di inadeguata rappresentatività nelle nomine alle cariche sociali, qualora venissero votati più candidati ad una stessa carica, si dovrà ricorrere ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno totalizzato il maggior numero di voti nella prima votazione.
In caso di parità di voti nel ballottaggio risulterà nominato il candidato con maggiore anzianità di associazione S.I.G. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
Esso provvederà inoltre a definire le funzioni ed eventuali compiti speciali da attribuire ai Vice Presidenti, al Tesoriere ed al Segretario Generale.
7.11. Possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno:
È Invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto il rappresentante degli Young Members.
Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà altresì invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo anche i Soci eventualmente incaricati, ai sensi dell’articolo 8.3 che segue, di collaborare per specifiche mansioni.
7.12. Il Consiglio Direttivo designa i rappresentanti della S.I.G. nelle Associazioni con le quali intercorrono relazioni preferenziali, ove queste lo prevedano, oltre al rappresentante in seno all'ITA-AITES.
7.13. La “Società di Servizi S.I.G. S.r.l.”, di cui attualmente l’associazione S.I.G. è socio unico (qui di seguito anche in breve la “Controllata”), deve rimanere espressione della volontà dei Soci della S.I.G.
I Consiglieri di Amministrazione della Controllata e il relativo il Presidente saranno designati dal Consiglio Direttivo e dovranno essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.
L’eventuale ingresso di nuovi soci nella compagine sociale della Controllata è subordinato al voto dell’Assemblea della Associazione S.I.G., che sarà chiamata a votare con apposita convocazione.
Qualora venga ceduta a terzi la maggioranza delle quote della Controllata la denominazione sociale della stessa dovrà essere modificata in modo da escludere qualsiasi riferimento alla Associazione Società Italiana Gallerie.
8. Il Comitato Esecutivo
8.1. Per il disbrigo della normale amministrazione il Presidente sarà coadiuvato da un Comitato Esecutivo (qui di seguito il “Comitato Esecutivo”) di cui fanno parte:
8.2. A giudizio del Presidente, per particolari urgenti motivazioni, il Comitato Esecutivo potrà deliberare solo all'unanimità dei presenti; tali deliberazioni saranno portate alla ratifica del primo Consiglio Direttivo.
In particolare, il Comitato Esecutivo, con i vincoli precisati al precedente capoverso, provvederà all'ammissione dei nuovi Soci ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento ed all'accoglimento delle dimissioni di Soci.
8.3 Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire in qualunque momento ai Vice Presidenti e ad altri Consiglieri compiti particolari. Può ulteriormente affidare a Soci non membri del Consiglio Direttivo compiti di collaborazione per il miglior disbrigo delle mansioni attribuite al Comitato Esecutivo.
Art. 9 - Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere, Segretario Generale
9.1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 dello Statuto, che demanda al Presidente compiti esecutivi ed il disbrigo della normale amministrazione, il Presidente conserva, anche in tale ambito, diritto di firma disgiunta in nome della Associazione S.I.G., con possibilità di delega, come indicato dall'art. 8.1 dello Statuto, ai Vice Presidenti (se nominati), al Tesoriere ed al Segretario Generale.
9.2. In particolare, il Presidente può operare in via disgiunta per la firma su conti correnti bancari e simili ed in merito ha facoltà di delega per firma disgiunta nei riguardi del Tesoriere, del Segretario Generale e di firma associata ai Vice Presidenti (se nominati), questi ultimi nell’ambito del budget approvato dal Consiglio Direttivo.
9.4. Il Tesoriere cura l'amministrazione della S.I.G. e la predisposizione dei documenti contabili e fiscali, avvalendosi, ove necessario, di collaboratori esterni designati dal Comitato Esecutivo.
9.5. Il Segretario Generale cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, l'organizzazione dell'attività della S.I.G. ed il funzionamento della Segreteria, avvalendosi anche di collaboratori esterni designati dal Comitato Esecutivo.
Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri
10.1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limitazioni.
10.2 Per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, i Soci Ordinari Individuali, i Soci Ordinari collettivi, i Soci Sostenitori individuali, i Soci Sostenitori collettivi, i Soci Young Members, i Soci Juniores, che intendono candidarsi per le elezioni devono comunicare la loro disponibilità al Presidente entro la medesima data di cui all’art. 7.1 del Regolamento, prefissata per le candidature al Consiglio Direttivo.
10.3 Le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti riguardano 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti ed i Soci aventi Diritto di Voto (di seguito in breve “Soci votanti” o “Socio votante”) così come definito dall’articolo 5.3 dello Statuto, in analogia alle votazioni per il Consiglio Direttivo, dovranno indicare la loro preferenza sui nominativi indicati dalle rispettive schede “on-line”, che saranno a disposizione dei Soci votanti con le seguenti modalità
10.4 A conclusione delle votazioni risultano eletti, rispettivamente per ciascuna delle due categorie (membri effettivi e membri supplenti) i Soci che hanno raccolto il maggior numero di voti.
Nei casi di parità si applicano le norme citate all’art. 7.6 del Regolamento.
10.5. I Soci Ordinari collettivi e i Soci Sostenitori collettivi, se eletti a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti, devono parteciparvi a mezzo del loro legale rappresentante o di suo delegato permanente. Tale principio, nel caso di Soci Ordinari collettivi eletti senza precedente candidatura, si realizza mediante segnalazione al Presidente uscente del nome della persona designata, nei 15 giorni precedenti la data dell'elezione.
Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri
11.1. Il Collegio dei Probiviri dell’Associazione S.I.G. è composto dal:
11.2 Il Collegio dei Probiviri vigila responsabilmente sul rispetto dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione S.I.G., adotta le migliori iniziative, applica sanzioni per eventuali violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato nell’ambito della S.I.G.
11.3 Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, il voto del Presidente è dirimente.
11.4 Le decisioni e i provvedimenti del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e immediatamente esecutivi nei riguardi dei Soci.
Art. 12 - Quote associative ed impegno dei Soci verso la S.I.G.
12.1 Ai sensi dell'art. 9.2dello Statuto, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota annuale associativa da versare alla S.I.G. valida per l'anno successivo per le varie categorie di Soci (di seguito la “Quota associativa” o le “Quote associative”).
12.2 Eventuali Quote associative agevolate, possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo per i Soci di associazioni con le quali la S.I.G. ha stipulato relazioni preferenziali ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento.
12.3 Per i Soci residenti all'estero, viene stabilita caso per caso una Quota associativa aggiuntiva atta a ricoprire le maggiori spese di spedizione di comunicazioni e pubblicazioni.
12.4. La quota associativa deve essere versata da ogni Socio alla Segreteria della S.I.G. entro il 31 maggio dell'anno a cui si riferisce.
12.5. In caso di ritardo (cioè dopo il 31 maggio dell'anno in riferimento) il Socio inadempiente è invitato a versare il contributo scaduto.
In caso di mora maggiore (cioè dopo il 31 dicembre dell'anno in riferimento) l'invio delle pubblicazioni è sospeso. Avvicinandosi la mora alla durata biennale per cui è prevista la decadenza da Socio, il richiamo è ulteriormente ripetuto con carattere di diffida. In ogni caso S.I.G. ha diritto di azioni di recupero verso il Socio inadempiente anche delle spese di sollecito.
12.6. Le quote associative arretrate di Soci dimissionari o decaduti per morosità o comunque non riscosse, che il Consiglio Direttivo valuti irrecuperabili, possono essere cancellate dai crediti di fatto della S.I.G.
12.7 Nei riguardi di Soci dimissionari debitori di una quota associativa annuale o di Soci decaduti per morosità biennale, resta peraltro fermo il diritto della S.I.G. di richiedere il pagamento delle quote associative non corrisposte.
12.8. Il Socio che dal terzo anno di appartenenza alla S.I.G. in avanti intende dimettersi, deve far pervenire al Presidente apposita lettera entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di appartenenza affinché l'impegno al versamento della quota associativa verso la S.I.G. non resti automaticamente rinnovato per l'anno successivo.
12.9. Il Consiglio Direttivo può annualmente concedere l'esonero dalla corresponsione della quota associativa a singoli Soci che acquisiscono particolari benemerenze nei confronti della S.I.G..
Art. 13 - Referendum
13.1. Il Referendum, così come definito dall’art. 11 dello Statuto, è attuato “on-line”, da esprimere sulla scheda che verrà resa disponibile “on-line” mediante comunicazione di posta elettronica inviata a ciascun Socio da parte del Presidente all’indirizzo e-mail comunicato alla Segreteria Generale della S.I.G.
13.2. Può assumere valore di Referendum una decisione assembleare, anche su argomento non all’ordine del giorno, qualora si verifichi la consistenza numerica ai sensi dell’art. 11.1. dello Statuto.
13.3 Il Referendum viene indetto dal Presidente entro 30 giorni dalla richiesta espressa ai sensi dell’art. 11.1 dello Statuto.
Art. 14 - Tessera sociale
La qualifica di Socio è attestata da una tessera sulla quale sono altresì precisati la data di iscrizione ed il numero d'ordine di registrazione nel libro dei Soci.
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