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Art. 1 - Regolamento Il presente Regolamento della Società Italiana Gallerie (S.I.G.) è predisposto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della S.I.G. per la gestione della S.I.G. in osservanza delle norme statutarie. Art. 2 - Attività culturale 2.1. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto, la S.I.G. può intraprendere, mediante specifici accordi o convenzioni, stipulati dal Presidente con il consenso del Consiglio Direttivo, relazioni preferenziali con Associazioni, Università ed Organismi che per complementarietà di obiettivi o per trascorsi storici risultino legati all'attività culturale sviluppata dalla Società stessa. 2.2. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 dello Statuto, la S.I.G. può istituire Borse di Studio, premi, riconoscimenti e partecipazioni tecnico-finanziarie all’organizzazione di Corsi e Master post universitari. 2.3. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto, la S.I.G., in quanto continuatrice degli intenti della Sezione Italiana Gallerie e Grandi Opere Sotterranee dell'Associazione Mineraria Subalpina, aderisce alla International Tunnelling Association - Association Internationale des Travaux en Souterrain (ITA - AITES) e partecipa alle sue attività, anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di studio in analogia con quelli individuati dall’ITA, i cui coordinatori responsabili sono individuati dal Consiglio Direttivo tra i Soci della SIG. A collaborare con i gruppi di studio possono essere chiamati dal Coordinatore esperti di settore, anche non Soci SIG. 2.4. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea della S.I.G. può costituire specifiche Sezioni, designando tra i Consiglieri eletti, il Presidente e il Segretario di ciascuna Sezione, i quali opereranno per l’organizzazione delle visite tecniche, dei convegni e delle ulteriori attività, nell’ambito di una programmazione delle attività definita annualmente dal Consiglio Direttivo. 2.5. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto, il Presidente della S.I.G. coordina, anche attraverso i Presidenti delle Sezioni, l’attuazione del programma annualmente eliberato. Art. 3 - Pubblicazioni e sito web 3.1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 dello Statuto, la S.I.G. cura, anche attraverso la società di Servizi SIG Srl, l'edizione e la distribuzione agevolata ai Soci di una rivista periodica denominata "Gallerie e Grandi Opere Sotterranee", nonché la gestione di un sito web. 3.2. Detta rivista e sito web pubblicano informazioni sull'attività del sodalizio e della Società di Servizi, articoli e notizie di carattere scientifico e tecnico, nonché interviste e redazionali di ordine tecnico-commerciale. 3.3. Il Presidente della Società di Servizi SIG srl è il Direttore Responsabile della Rivista e del Sito web, viene designato dal Consiglio Direttivo della S.I.G. nella prima seduta utile dopo il rinnovo e decade con la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo SIG. 3.4. Il Direttore Responsabile è tenuto a sottoporre preventivamente il piano editoriale annuale della rivista e il programma sito web, come approvato dal CdA della Società di Servizi, all'approvazione del Consiglio Direttivo della S.I.G.. 3.5. Per l’orientamento editoriale scientifico della Rivista, il Direttore Responsabile si può avvalere di un Comitato Tecnico-Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Responsabile. 3.6. Per l'attività redazionale il Direttore Responsabile si può avvalere della collaborazione di un Comitato di Redazione coordinato da un caporedattore. 3.7. Per il sito web e per eventuali altre pubblicazioni, ivi compresi gli Atti di convegni per la cui organizzazione è impegnata la S.I.G., varranno norme di volta in volta stabilite ed approvate dal Comitato Esecutivo della S.I.G. Art. 4 - Soci 4.1. La qualifica di Socio Onorario viene riservata a personalità di chiara fama distintesi nel campo delle gallerie e delle grandi opere sotterranee alle quali la S.I.G. intende attribuire un particolare riconoscimento. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal pagamento di qualsiasi contributo o quota associativa. 4.2. I Soci delle altre categorie sono nominati a seguito d'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Delle nomine è data notizia all'Assemblea. 4.3. Per essere ammesso a Socio è necessario rivolgere domanda scritta, corredata dalle firme di presentazione di un Socio. La presentazione non è richiesta per gli studenti, che dovranno invece documentare di anno in anno la loro posizione universitaria. 4.4. L'ammissione alla Società impegna il Socio per tre anni; dal quarto anno il Socio resta impegnato di anno in anno. La qualifica di Socio si può perdere: a) in seguito a dimissioni, presentate per iscritto; b) per morosità biennale nel pagamento delle quote sociali; c) per espulsione. Nei casi a) e b) la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo; nel caso c) il provvedimento, conseguente a gravi motivi, è proposto dal Consiglio Direttivo, ma può essere deliberato solo dall’Assemblea. Il Socio dimissionario è tenuto al pagamento delle quote arretrate, ad osservare quanto disposto dal presente articolo.
4.5. Hanno diritto di essere candidati per le cariche e di essere eletti i soli Soci sostenitori ed ordinari, siano essi a titolo collettivo che individuale, in regola con il pagamento delle quote associative. Per i Soci collettivi, all'atto della candidatura, dovrà essere indicata la persona che li rappresenta (legale rappresentante o delegato permanente). Tale principio, nel caso di Soci collettivi eletti senza precedente candidatura, si realizza mediante segnalazione al Presidente del nome della persona designata, entro 15 giorni dalla data dell'elezione. Art. 5 - Assemblea 5.1. Ogni Socio può rappresentare per delega non più di tre Soci. 5.2. Eventuali deleghe a Soci debbono essere presentate per iscritto prima dell'inizio di ogni Assemblea al Segretario Generale della Società, che procederà alla relativa annotazione a verbale. 5.3. La convocazione dell'Assemblea, quando avvenga su richiesta di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 5 comma 4 dello Statuto, è soggetta alla seguente procedura: a) la richiesta di convocazione deve essere presentata al Presidente per iscritto; b) essa deve contenere l'indicazione dell'argomento da sottoporre a discussione ed essere sottoscritta da tutti i richiedenti; c) al Presidente è riservato il diritto di stabilire la data di convocazione; la riunione dovrà comunque avere luogo entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 6 - Consiglio Direttivo 6.1. Il Consiglio Direttivo è costituito da 13 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci, dai membri di diritto e dai membri Associati, secondo quanto disposto dall'art. 6.2. dello Statuto. 6.2. La durata del mandato di cui all'art. 6 comma 3 dello Statuto è di 3 (tre) anni. In ogni caso il Consiglio Direttivo rimane in carica con i relativi poteri fino all’insediamento del nuovo Consiglio eletto. 6.3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono fatte dal Presidente anche in via telematica o e-mail, con preavviso di 6 giorni, ogni volta che questi lo ritiene necessario ed almeno prima di ogni riunione dell'Assemblea; il Consiglio Direttivo può anche essere convocato dal Presidente, su richiesta scritta di almeno sette Consiglieri, entro 30 giorni dalla richiesta. 6.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 8 dei suoi membri. 6.5. In caso di dimissioni o di decadenza o cessazione di attività di singoli Consiglieri non si procede alla loro sostituzione. Il Consiglio Direttivo decade peraltro quando esso si riduca a meno di 8 Consiglieri. In tale circostanza rimane in carica il solo Presidente per la ordinaria amministrazione fino alla convocazione, entro il termine di 60 giorni, di un'Assemblea straordinaria per nuove elezioni. 6.5. Il numero ed i nomi dei membri associati vengono proposti dal Consiglio Direttivo per l’approvazione all’Assemblea. 6.6. Per l'elezione dei 13 membri elettivi del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, al fine di evitare dispersione di voti, avrà cura di predisporre una lista di almeno 18 nomi di Soci disposti ad accettare l'eventuale incarico, tenuto conto dei suggerimenti pervenuti da gruppi di Soci. Nella stessa lista verranno comunque inserite le eventuali candidature che perverranno alla Segreteria generale con lettera sottoscritta da almeno 20 Soci e firmata per accettazione dal candidato stesso. La lista presentata dal Consiglio Direttivo non costituisce pregiudizio per l'eleggibilità di altri Soci. Il Consiglio Direttivo provvederà entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello delle elezioni ad informare i Soci che gli stessi possono, ai sensi dell'art. 6.6. del Regolamento, far pervenire entro una data prefissata e comunque prima della convocazione dell'Assemblea, le eventuali candidature proposte da almeno venti Soci. 6.7. Ogni Socio potrà esprimere il voto per non più di 13 nomi di Soci eleggibili. 6.8. Le elezioni per il Consiglio Direttivo hanno luogo in occasione di un'Assemblea straordinaria a mezzo di schede consegnate personalmente o fatte pervenire per posta. 6.9. Il diritto del Socio a fare pervenire per posta il suo voto per l'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo si esercita nei modi seguenti: - almeno 15 giorni prima dell'elezione, il Presidente invia a tutti i Soci il materiale per l'elezione (scheda di votazione con la lista dei candidati proposti dal Consiglio Direttivo; busta munita di talloncino di riscontro, altra busta di formato maggiore per la spedizione); - il Socio che intende esercitare il diritto di cui sopra, compila la scheda elettorale, la chiude nella prima busta, ne firma leggibilmente il talloncino e chiude tale busta nell'altra più grande, che spedisce all'indirizzo della Società. 6.10. Preliminarmente allo scrutinio sono eliminate le buste di voto inviate per posta da Soci che prendono parte alle elezioni in Assemblea. All'atto dello scrutinio tutti i talloncini delle buste inviate per posta o consegnate in Assemblea sono staccati registrando i nomi dei votanti. 6.11. Per essere eletti nella prima votazione occorre avere raccolto almeno 25 suffragi. A conclusione delle elezioni sarà compilata una lista dei Soci votanti ed eleggibili in ordine di preferenza decrescente: risulteranno eletti i primi 13 della lista. Nei casi di parità valgono preferenzialmente l'anzianità di iscrizione alla Società e, ulteriormente, l'anzianità anagrafica. 6.12. Nel caso in cui non siano risultati eletti 13 Consiglieri, si provvederà ad effettuare tra i presenti nel corso della stessa Assemblea elezioni suppletive per il numero di Consiglieri mancante. Si possono indire sino a 2 elezioni suppletive. In tali elezioni possono essere candidati solo quei Soci che hanno ottenuto voti nella consultazione generale e risulteranno eletti: nella prima, quei Soci che avranno raccolto i voti della maggioranza dei presenti, nella seconda, quelli che avranno totalizzato il maggior numero di voti. 6.13. Nel caso si rendessero necessarie nuove elezioni straordinarie del Consiglio Direttivo decaduto, la durata in carica del nuovo Consiglio eletto sarà tale da non variare la data delle scadenze triennali del Consiglio medesimo. Conseguentemente il periodo di durata in carica del nuovo Consiglio Direttivo è così stabilito: nel caso in cui l'elezione straordinaria si rendesse necessaria durante il primo o secondo anno del mandato triennale, il nuovo Consiglio Direttivo scadrà col triennio corrente; nel caso invece in cui l'elezione straordinaria dovesse avvenire nel terzo anno del mandato triennale, il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica per la restante parte dell'anno corrente e per l'intero successivo triennio. 6.14. I Soci a carattere collettivo, se eletti a far parte del Consiglio Direttivo, dovranno parteciparvi a mezzo del legale rappresentante o di un rappresentante espressamente delegato in sede di candidatura. Tale principio, nel caso di Soci collettivi eletti senza precedente candidatura, si realizza mediante segnalazione al Presidente del nome della persona designata, entro 15 giorni dalla data dell'elezione, nel rispetto della norma precisata al comma 4.5. 6.14bis. I Soci collettivi, in caso di assenza o impedimento del rappresentante permanente, potranno essere rappresentati nelle sedute del Consiglio Direttivo da un sostituto, con i requisiti di eleggibilità a termini di statuto, esplicitamente delegato in forma scritta di volta in volta e per non più di due volte consecutive, dal legale rappresentante o dal rappresentante permanente. 6.15. Il nuovo Consiglio Direttivo è convocato per la prima volta dal Presidente o da un Vice Presidente uscente, entro 30 giorni dalla data delle elezioni. Nel corso della prima riunione, presieduta dal Presidente Uscente, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto. Per evitare dispersioni di voti e rischio di inadeguata rappresentatività nelle nomine alle cariche sociali, qualora venissero votati più candidati ad una stessa carica, si dovrà ricorrere ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno totalizzato il maggior numero di voti nella prima votazione. In caso di parità di voti nel ballottaggio risulterà nominato il candidato con maggiore anzianità di associazione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Esso provvederà inoltre a definire le funzioni ed eventuali compiti speciali da attribuire ai Presidenti di Sezione, ai vice Presidenti, al Tesoriere ed al Segretario Generale. 6.16. Per il disbrigo della normale amministrazione il Presidente sarà coadiuvato da un Comitato Esecutivo di cui fanno parte, insieme al Presidente, i Presidenti di Sezione, i Vice Presidenti, il past-President, il Tesoriere ed il Segretario Generale. A giudizio del Presidente, per particolari urgenti motivazioni, il Comitato Esecutivo potrà deliberare solo all'unanimità dei presenti; tali deliberazioni saranno portate alla ratifica del primo Consiglio Direttivo. In particolare, il Comitato Esecutivo, con i vincoli precisati al precedente capoverso, provvederà all'ammissione dei nuovi Soci ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento ed all'accoglimento delle dimissioni di Soci. 6.17. Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire in qualunque momento ai Presidenti di Sezione ai Vice Presidenti e ad altri Consiglieri compiti particolari. Può ulteriormente affidare a Soci non membri del Consiglio Direttivo compiti di collaborazione per il miglior disbrigo delle mansioni attribuite al Comitato Esecutivo. 6.18. Possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno: - i Revisori dei Conti; - il Direttore Responsabile o il Caporedattore della rivista “Gallerie” o di altre pubblicazioni deliberate dal Consiglio, di cui all'art. 3 del Regolamento.
In caso di impedimento del Tesoriere o del Segretario Generale possono essere chiamati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo anche i Soci eventualmente incaricati, ai sensi del punto precedente, di collaborare per le specifiche mansioni. 6.19. Il Consiglio Direttivo designa i rappresentanti della S.I.G. nelle Associazioni con le quali intercorrono relazioni preferenziali, ove queste lo prevedano, nonchè il rappresentante in seno all'ITA-AITES. 6.20. La “Società di Servizi SIG srl”, di cui attualmente l’associazione SIG è socio unico, deve rimanere espressione della volontà dei Soci della SIG. I Consiglieri di Amministrazione della Società di Servizi e il Presidente saranno designati dal Consiglio Direttivo, tra i Soci della SIG e quest’ultimo assumerà la funzione di Direttore Responsabile della Rivista “Gallerie” del sito web e delle eventuali ulteriori pubblicazioni della SIG. L’ingresso di nuovi Soci nella compagine sociale della Società di Servizi SIG è subordinato al voto di gradimento dell’Assemblea della SIG. Qualora venga ceduta a terzi la maggioranza delle quote della Società di Servizi SIG la denominazione sociale della stessa dovrà essere modificata in modo da escludere qualsiasi riferimento alla Società Italiana Gallerie. Art. 7 - Presidente, Presidenti di Sezione,Tesoriere, Segretario Generale 7.1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 dello Statuto, che demanda al Presidente compiti esecutivi ed il disbrigo della normale amministrazione, il Presidente conserva, anche in tale ambito, diritto di firma isolata in nome della Società, con possibilità di delega, come indicato dall'art. 8 comma 1 dello Statuto, ai Vice Presidenti, al Tesoriere ed al Segretario Generale. 7.2. In particolare, il Presidente può operare singolarmente per la firma su conti correnti bancari e simili ed in merito ha facoltà di delega per firma disgiunta nei riguardi del Tesoriere, del Segretario Generale e di firma associata ai Presidenti di Sezione, questi ultimi nell’ambito del budget approvato dal Consiglio Direttivo per l’attività loro affidata. 7.3. Ai Presidenti di Sezione, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sono demandate le attività operative, con potere di firma, relative alla materia loro affidata, quali: individuare tra i soci i componenti della Sezione, presiedere le sedute dei componenti la Sezione, individuare argomenti e risorse o sponsorizzazioni, al fine di proporre al Consiglio Direttivo, iniziative di ricerca, congressuali o visite tecniche, promuovere i possibili relatori e le collaborazioni di esperti nell’ambito della specializzazione loro affidata, anche esterni alla SIG. Sono inoltre delegati ad intraprendere relazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche o private per gli scopi loro affidati, impegnando in tal modo la SIG nei rapporti con terzi solo per quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. 7.4. Il Tesoriere cura l'amministrazione della Società e la predisposizione dei documenti contabili e fiscali, avvalendosi, ove necessario, di collaboratori esterni designati dal Comitato Esecutivo. 7.5. Il Segretario Generale cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, l'organizzazione dell'attività della Società ed il funzionamento della Segreteria, avvalendosi anche di collaboratori esterni designati dal Comitato Esecutivo. Art. 8 - Collegio dei Revisori dei Conti 8.1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili senza limitazioni. 8.2. Per la formazione del Collegio dei Revisori dei Conti i singoli Soci sostenitori ed ordinari, collettivi ed individuali, che intendono candidarsi per le elezioni devono comunicare la loro disponibilità al Presidente almeno 30 giorni prima della data preannunciata per le elezioni. 8.3. Le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti riguardano 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti. Pertanto le schede di votazione contengono 5 caselle di cui 3 per i membri effettivi e 2 per i membri supplenti; ogni Socio può esprimere il voto per non più di 5 nomi di Soci sostenitori ed ordinari. 8.4. Le elezioni per il Collegio dei Revisori dei Conti hanno luogo in occasione di un'Assemblea straordinaria a mezzo di schede consegnate personalmente o fatte pervenire per posta. 8.5. Il diritto del Socio a far pervenire per posta il suo voto per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti si esercita nei modi seguenti: - almeno 15 giorni prima dell'elezione il Presidente invia a tutti i Soci il materiale per l'elezione (schede di votazione con l'elenco dei Soci che si sono candidati; busta munita di talloncino di riscontro; altra busta di formato maggiore per la spedizione, che può essere la medesima da usare per il Consiglio Direttivo qualora le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti siano abbinate a quelle del Consiglio Direttivo); - il Socio che intende esercitare il diritto di cui sopra, compilata la scheda elettorale, la chiude nella prima busta, ne firma leggibilmente il talloncino e chiude tale busta in quella di spedizione (che può essere la medesima da usare per l'elezione del Consiglio Direttivo nel caso di votazioni abbinate). 8.6. Valgono per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti le medesime procedure indicate all’art. 6 comma 10 del Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo. 8.7. A conclusione delle votazioni, risultano eletti, rispettivamente per ciascuna delle due categorie (membri effettivi e membri supplenti) i Soci che hanno raccolto il maggior numero di voti e comunque non meno di 25. Nei casi di parità valgono le norme citate all'art. 6 comma 11 del Regolamento. 8.8. Nel caso in cui non siano risultati eletti i 5 Revisori dei Conti, si provvederà ad effettuare tra i presenti nel corso della stessa Assemblea elezioni suppletive con modalità e limiti analoghi a quelli previsti per il Consiglio Direttivo e citati all'art. 6 comma 12 del Regolamento. 8.9. I Soci a carattere collettivo, se eletti a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti, devono parteciparvi a mezzo del loro legale rappresentante o di suo delegato permanente. Tale principio, nel caso di Soci collettivi eletti senza precedente candidatura, si realizza mediante segnalazione al Presidente uscente del nome della persona designata, entro 15 giorni dalla data dell'elezione. Art. 9 - Quote associative ed impegno dei Soci verso la Società 9.1. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota annuale da versare alla S.I.G. valida per l'anno successivo per le varie categorie di Soci. 9.2. Quote di associazione agevolate possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo per i Soci di associazioni con le quali la S.I.G. ha stipulato relazioni preferenziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Regolamento. 9.3 Per i Soci residenti all'estero, viene stabilita caso per caso una quota aggiuntiva atta a ricoprire le maggiori spese di spedizione di comunicazioni e pubblicazioni. 9.4. La quota associativa annuale deve essere da ogni Socio corrisposta alla Segreteria della S.I.G. entro il 31 maggio dell'anno a cui si riferisce. 9.5. In caso di ritardo (cioè dopo il 31 maggio dell'anno in riferimento) il Socio inadempiente è invitato a versare il contributo scaduto. In caso di mora maggiore (cioè dopo il 31 dicembre dell'anno in riferimento) l'invio delle pubblicazioni è sospeso. Avvicinandosi la mora alla durata biennale per cui è prevista la decadenza da Socio, il richiamo è ulteriormente ripetuto con carattere di diffida. In ogni caso la Società ha diritto di azioni di ricupero verso il Socio inadempiente anche delle spese di sollecito. 9.6. Le quote sociali arretrate di Soci dimissionari o decaduti per morosità o comunque non potute riscuotere, che il Consiglio Direttivo valuti irrecuperabili, possono essere cancellate dai crediti di fatto della Società a mezzo di apposita delibera dell'Assemblea. 9.7. Nei riguardi di Soci dimissionari debitori di una quota annuale o di Soci decaduti per morosità biennale, resta peraltro fermo il diritto della Società di richiedere il pagamento delle quote non corrisposte. 9.8. Il Socio che dal terzo anno di appartenenza alla Società in avanti intende dimettersi, deve far pervenire al Presidente apposita lettera entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di appartenenza affinché l'impegno verso la Società non resti automaticamente rinnovato per l'anno successivo. 9.9. Il Consiglio Direttivo può annualmente concedere l'esonero dalla corresponsione della quota associativa a singoli Soci che acquisiscono particolari benemerenze nei confronti della Società. Art. 10 - Referendum 10.1. Il Referendum è di norma attuato per posta, con voto palese, da esprimere su apposita cartolina-scheda - modulo nominativa. Può assumere valore di Referendum una decisione assembleare, anche su argomento non all’ordine del giorno, qualora si verifichi la consistenza numerica ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello Statuto. 10.2. Il Referendum viene indetto dal Presidente entro 30 giorni dalla richiesta espressa ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello Statuto. Art. 11 - Tessera sociale La qualifica di Socio è attestata da una tessera sulla quale sono altresì precisati la data di iscrizione ed il numero d'ordine di registrazione nel libro dei Soci.
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